Onorevoli Colleghi! - La crescente competitività dei mercati pone le piccole imprese di fronte al problema di ricercare forme alternative di risorse finanziarie e umane che soddisfino la duplice esigenza dell'efficienza e della economicità.
      Tale problematica risulta particolarmente pressante per le piccole imprese, cosiddette «microimprese», quelle imprese artigiane e agricole, cioè, che hanno un numero di dipendenti non superiore a dieci. Una possibile soluzione per consentire alle imprese suddette di mantenere un certo standard di competitività, se non di espandere la propria attività produttiva, può essere rappresentata dal contratto di associazione in partecipazione. Si tratta di una forma contrattuale definita dall'articolo 2549 del codice civile secondo la quale «l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».
      La caratteristica principale di tale forma contrattuale è che l'apporto di capitale o di lavoro, fornito dall'associato, non comporta ingerenza nella gestione dell'impresa. L'associato non diventerà mai «imprenditore», pur partecipando alla ripartizione degli utili. Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 6466 del 2 luglio 1998, tale tipo di contratto configura sostanzialmente una collaborazione economica con l'associante, funzionale al raggiungimento di un obiettivo comune.
      Ai nostri fini quello che è opportuno rilevare è che questo tipo di contratto può risultare utile sia nel caso in cui i limiti a una espansione dell'impresa siano costituiti da una carenza di risorse finanziarie, fornendo una forma di finanziamento aggiuntiva,

 

Pag. 2

sia nel caso in cui l'apporto sia costituito da lavoro, utile nel caso in cui oltre all'esigenza finanziaria, per le caratteristica dell'attività svolta, sia necessario un certo tipo di collaborazione.
      La presente proposta di legge intende disciplinare la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese. Nell'articolo 1 si prevede la possibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano acquisito una anzianità di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro di chiedere la partecipazione agli utili nelle forme e con le modalità stabilite tra le parti e nel rispetto della normativa civilistica in materia. Gli accordi tra le parti potranno anche stabilire le modalità di liquidazione della quota di partecipazione agli utili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sarà stabilita anche l'entità dello sgravio contributivo di cui potranno usufruire gli imprenditori che corrispondano o accantonino le somme di denaro in favore dei loro associati. Sempre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 2) verranno stabilite le linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione; tali linee guida costituiranno elemento probatorio in caso di contenzioso tra le parti.
 

Pag. 3